Capo III - BIRRA AGRICOLA, PIANTE OFFICINALI E SPECIE SPONTANEE
Art. 45.
(Produzione della birra agricola piemontese)
1. La Regione, nell’ambito dei prodotti individuati ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), suscettibili di trasformazione da parte dell’imprenditore agricolo, singolo
o associato, favorisce la produzione della birra agricola da parte delle imprese agricole.
2. La Giunta regionale con deliberazione disciplina, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, i criteri e le modalità per la produzione e la vendita di birra agricola
piemontese da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla provenienza delle
materie prime, come previsto dall’articolo 4 del d.lgs. 228/2001.
News inserita il 31/01/2019
REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.Cambia anno 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |